Art. 4

In vigore dal 31 gen 1982
Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 199, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Numero massimo degli iscritti quindici per anno di corso (totale quarantacinque iscritti)". "La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima". Il testo dell'art. 200, relativo all'ordinamento degli studi della predetta scuola, è sostituito dal seguente: Art. 200. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica dell'attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 1) fisiologia dell'esercizio fisico; 2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 3) metodologia dell'allenamento sportivo; 4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva; 5) fisiologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I; 6) farmacologia e tossicologia del doping; 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; 8) traumatologia degli sports. 3° Anno: 1) fisiologia applicata agli sports; 2) valutazione funzionale dello sportivo; 3) fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II; 4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 5) rianimazione e pronto soccorso; 6) medicina legale e infortunistica applicata agli sports; 7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-4

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