Art. 4
4 / 8In vigore dal 31 gen 1982
Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 199, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Numero massimo degli iscritti quindici per anno di corso (totale quarantacinque iscritti)".
"La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima".
Il testo dell'art. 200, relativo all'ordinamento degli studi della predetta scuola, è sostituito dal seguente:
Art. 200. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica dell'attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sports.
3° Anno:
1) fisiologia applicata agli sports;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale e infortunistica applicata agli sports;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-4