Art. 3

In vigore dal 31 gen 1982
Dopo l'art. 173, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia. Art. 174. - La seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e patologia infantile. Il numero degli iscritti è di dodici per anno di corso per complessivi quarantotto iscritti ripartiti nei quattro anni. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma, si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (articoli 166-173).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. | Portale Normativo