Art. 3
3 / 8In vigore dal 31 gen 1982
Dopo l'art. 173, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.
Art. 174. - La seconda scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso l'istituto di ginecologia e patologia infantile.
Il numero degli iscritti è di dodici per anno di corso per complessivi quarantotto iscritti ripartiti nei quattro anni.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma, si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (articoli 166-173).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-3