Art. 5

In vigore dal 31 gen 1982
Dopo l'art. 220, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: seconda scuola di medicina interna; scuola di chirurgia oncologica; scuola di microbiologia; scuola di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Seconda scuola di specializzazione in medicina interna Art. 221. - La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di clinica medica e conferisce il diploma di specialista in medicina interna. Art. 222. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 223. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 224. - Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della medicina interna. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 225. - Il numero degli iscritti è di sei per anno di corso per un totale di trenta iscritti nell'intero corso di studi. Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardio-vascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia e istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V. Insegnamenti complementari: parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica; radiologia. Art. 226. - Il corso si compone di lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, di conferenze e di turni in corsie. La partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, alle conferenze ed ai turni in corsia è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere la attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 227. - Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi in regola con la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto, su ognuna delle materie di insegnamento. Il superamento di tutti gli esami è condizione indispensabile per l'ammissione all'anno successivo e, per coloro che frequentano l'ultimo anno della scuola, per essere ammessi all'esame di diploma. Art. 228. - Per gli specializzandi che hanno superato tutti gli esami dei cinque anni di corso è previsto, alla fine dell'ultimo, l'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina interna. L'argomento della sovraddetta dissertazione deve essere preventivamente concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-28;830#art-5

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Art. 5 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. | Portale Normativo