Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 30

Norma transitoria

In vigore dal 6 ott 1981
Per l'anno di entrata in vigore della presente convenzione i termini di presentazione delle proiezioni triennali del conto economico di cui all', comma primo, e del piano di massima tecnico-finanziario di cui all', comma primo, punto b), sono fissati al 31 gennaio 1982. Restano fermi, per le successive scadenze di presentazione delle proiezioni e dei piani predetti, i termini stabiliti rispettivamente all', comma primo, e all', comma terzo, della presente convenzione. La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103, è prorogata sino alla entrata in vigore delle nuove convenzioni e comunque non oltre il 28 febbraio 1982. Roma, addì 7 agosto 1981 Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il presidente: dott. Sergio ZAVOLI Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale: dott. Ugo MONACO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-30

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Art. 30 Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. — Norma transitoria | Portale Normativo