Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 29

Registrazione ed efficacia

In vigore dal 6 ott 1981
L'efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva.
Storico versioni

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Art. 29 Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. — Registrazione ed efficacia | Portale Normativo