Art. 1
In vigore dal 6 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1975 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni;
Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI, per un nuovo periodo di sei anni, la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare;
Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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È concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. È concesso inoltre, senza esclusività, il servizio di radiofotografia circolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-rd-1