Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1975 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni; Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI, per un nuovo periodo di sei anni, la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare; Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . È concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. È concesso inoltre, senza esclusività, il servizio di radiofotografia circolare.
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