Art. 3

Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

In vigore dal 10 set 1981
Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635; c) aerovie ed aree terminali di controllo; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;484#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 — Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale | Portale Normativo