Art. 1

Spazio aereo.

In vigore dal 9 ott 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', lettere a) e b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'uso dello spazio aereo; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all', secondo comma, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . Spazio aereo. 1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

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