Art. 2

Traffico aereo civile.

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale. 2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;484#art-2

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Art. 2 Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 — Traffico aereo civile. | Portale Normativo