Art. 3 · Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 3

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Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

In vigore dal 10 set 1981
Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635; c) aerovie ed aree terminali di controllo; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;484#art-3