Art. 3

In vigore dal 8 ott 1981
La domanda di cessazione anticipata dal servizio, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio o reparto presso cui i richiedenti prestano servizio. Entro lo stesso termine può essere presentata, ai fini di fruire dei benefici di cui all', istanza da parte degli interessati, o dai loro aventi causa, cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121. In tal caso la cessazione dal servizio viene retrodatata al giorno precedente quello in cui si è verificata. Le cessazioni dal servizio non possono in ogni caso avere effetto oltre i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma. La domanda di cessazione anticipata dal servizio può essere ritirata dall'interessato finché non sia stato adottato il relativo provvedimento.
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Art. 3 Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo