Art. 2

In vigore dal 8 ott 1981
Possono chiedere l'anticipata cessazione dal servizio: a) i tenenti generali, maggiori generali e colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età; b) i dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; c) i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano la qualifica di vice questore aggiunto e i tenenti colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età; d) il personale appartenente ai ruoli del disciolto Corpo della polizia femminile, che abbia compiuto il quarantatreesimo anno di età; e) gli appuntati che abbiano compiuto il cinquantaquattresimo anno di età, i vice brigadieri e brigadieri che abbiano compiuto il cinquantaseiesimo anno di età, i marescialli di terza, seconda, di prima classe di prima classe scelti o carica speciale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;552#art-2

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Art. 2 Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo