Art. 1

In vigore dal 8 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro: EMANA il seguente decreto: . Al personale di cui al successivo , in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121, è consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i benefici di cui all'.
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Art. 1 Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo