Art. 1
In vigore dal 8 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro:
EMANA
il seguente decreto:
.
Al personale di cui al successivo , in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121, è consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i benefici di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-24;552#art-1