Art. 4

In vigore dal 8 ott 1981
La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione stessa, nonché l'applicazione dei benefici di cui all', primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore ovvero, qualora, per effetto della promozione al grado o alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno tre scatti di anzianità, si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo da non superare complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione del grado o della qualifica superiore. L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefici, salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza. Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in servizio o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione.
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Art. 4 Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo