Art. 8
Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.
In vigore dal 20 giu 1981
Per il personale già appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato è valutato come servizio di ruolo solo per la metà della sua durata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-8