Art. 7
Personale del ruolo speciale ad esaurimento
In vigore dal 20 giu 1981
Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-7