Art. 3

Benefici convenzionali

In vigore dal 20 giu 1981
Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami. Al personale che nella carriera di appartenenza, abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita. Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-3

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Art. 3 Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale. — Benefici convenzionali | Portale Normativo