Art. 1
Stipendi
In vigore dal 20 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Stipendi
A decorrere dal 1 febbraio 1981, al personale civile dello Stato previsto dall' della legge 11 luglio 1980, n. 312, escluso quello dipendente dall'Azienda nazionale autonoma strade statali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello...................... L. 2.160.000 primo livello dopo sei mesi............... L. 2.400.000 secondo livello..................... L. 2.676.000 terzo livello...................... L. 3.036.000 quarto livello..................... L. 3.320.000 quinto livello..................... L. 3.660.000 sesto livello...................... L. 4.120.000 settimo livello..................... L. 5.040.000 ottavo livello..................... L. 6.000.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-1