Art. 13
Personale delle ex imposte di consumo
In vigore dal 20 giu 1981
Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio prestato nella qualifica di appartenenza risultante dall'apposito quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è valutato per intero nel livello retributivo d'inquadramento.
Il restante servizio è valutato attribuendo, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, un beneficio pari al 2 per cento e all'1,25 per cento, rispettivamente per un terzo e per gli altri due terzi del relativo periodo, da computare sullo stipendio iniziale del livello stesso.
Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di 3ª classe o equiparata, di ricevitore di 1ª classe o equiparata e di applicato o qualifica equiparata ed abbia maturato o maturi otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa si applica l', quarto comma, della suddetta legge, con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-13