Art. 15

Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

In vigore dal 20 giu 1981
A decorrere dal 1 febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e integrazioni, il periodo di servizio prestato alla data del 31 gennaio 1981 è riconosciuto: a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori; b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, aveva un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, si considera, ai fini dell'indennità di cui al precedente comma, il livello retributivo immediatamente superiore, al maturare del trentesimo anno di servizio e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980. L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore è valutato, ai fini dell'indennità integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.
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Art. 15 Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale. — Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori | Portale Normativo