Art. 19
Competenze accessorie
In vigore dal 20 giu 1981
Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennità per maneggio valori di cassa, dell'indennità meccanografica e dell'indennità di servizio notturno previste dagli del regolamento sulle indennità di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate.
È parimenti raddoppiata la misura dell'indennità di servizio festivo di cui all' della legge 17 novembre 1978, n. 715.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;310#art-19