Art. 5
In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 30 è sostituito dal seguente:
Il consiglio direttivo del seminario è costituito dagli stessi membri del consiglio di facoltà, nella sua forma più allargata ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; esso elegge nel proprio seno un direttore con facoltà di conferma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-5