Art. 4
In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
Per raggiungere tali fini, nel seminario:
a) è curata la formazione di una biblioteca speciale;
b) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della facoltà o corsi speciali su parti di esse;
c) si promuovono conferenze e discussioni;
d) si tengono esercitazioni pratiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-4