Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente: Per raggiungere tali fini, nel seminario: a) è curata la formazione di una biblioteca speciale; b) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della facoltà o corsi speciali su parti di esse; c) si promuovono conferenze e discussioni; d) si tengono esercitazioni pratiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-4