Art. 1

In vigore dal 4 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Il testo dell'art. 23, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: diritto penitenziario; diritto processuale comparato; diritto delle Comunità europee; diritto urbanistico; diritto regionale; diritto pubblico dell'economia; teoria della finanza locale; diritto della famiglia; diritto processuale amministrativo; diritto agrario comparato; sistemi giuridici comparati; diritto della sicurezza sociale; diritto delle banche e delle borse; metodologia della scienza giuridica; istituzioni di diritto pubblico. Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: diritto dei Paesi afro-asiatici; storia ed istituzioni di Paesi afro-asiatici. Nello stesso elenco l'insegnamento di sociologia cambia la denominazione in quello di "sociologia del diritto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. | Portale Normativo