Art. 5

Art. 5

5 / 7
In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 30 è sostituito dal seguente: Il consiglio direttivo del seminario è costituito dagli stessi membri del consiglio di facoltà, nella sua forma più allargata ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; esso elegge nel proprio seno un direttore con facoltà di conferma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-5