Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 20
Contrattazione decentrata
In vigore dal 10 dic 1980
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, le decisioni sulle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti;
b) articolazione degli orari;
c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e del servizi;
g) resta salvo quanto dispone l', ultimo comma, dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191.
Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine l'ente procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto da questo accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-20