Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 15

Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno

In vigore dal 10 dic 1980
Al dipendente competono a decorrere dal 1 febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 675 orarie, per il notturno-festivo L. 1.000 orarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-15

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