Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 17
Coordinamento
In vigore dal 10 dic 1980
In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attività integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione da definirsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, può essere istituita la figura del coordinatore per ciascun dipartimento.
La funzione di coordinatore dipartimentale è affidata a dipendenti del massimo livello dirigenziale presente nell'ente (X o XI livello);
è revocabile ed è retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% (venti) del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilità e del lavoro straordinario.
Il numero massimo di coordinatori istituibile non può superare il numero di dieci. Per il solo comune di Roma possono esserne istituiti undici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-17