Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 23
Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali
In vigore dal 10 dic 1980
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Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali
È consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle regioni agli enti locali e viceversa.
Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza dal dipendente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-23