Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 28
Inquadramento di particolari figure
In vigore dal 10 dic 1980
Gli addetti ai servizi ausiliari di assistenza di cui alla lettera b) del livello II (L. 2.088.000) del precedente accordo, sono inquadrati, dal 1 febbraio 1981, nel III livello (L. 3.012.000); dalla stessa data gli infermieri generici, psichiatrici con un anno di scuola e le puericultrici di cui al numero 3 del livello III del precedente accordo (L. 2.340.000) sono inquadrati nel livello IV (L. 3.372.000).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-28