Art. 1

Competenza dello Stato

In vigore dal 22 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, rinnovata con l' della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Viste le osservazioni delle regioni; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . Competenza dello Stato L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'assistenza è assicurata dal Ministero della sanità. Restano affidate al Ministero degli affari esteri le attribuzioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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Art. 1 Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978). — Competenza dello Stato | Portale Normativo