Titolo III
Art. 10
In vigore dal 22 ott 1980
Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanità istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori ai sensi dell' della legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.
Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresì essere conferiti presso gli uffici di sanità dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico.
Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validità non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla metà degli uffici istituiti con il presente decreto.
I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico le incompatibilità ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessità e previo nulla-osta del Ministro della sanità possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unità sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-10