Titolo I

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1980
In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanità, sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, può modificare il livello degli uffici e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-2

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