Titolo II
Art. 4
In vigore dal 22 ott 1980
Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale.
I veterinari dirigenti degli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei relativi prodotti ed avanzi importati dall'estero, nei casi in cui sia previsto dalle disposizioni in vigore, e l'applicazione di eventuali vincoli veterinari supplementari da osservarsi a destinazione prima della definitiva liberalizzazione ai fini sanitari delle merci predette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-4