Titolo IV

Art. 13

In vigore dal 22 ott 1980
Alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente ad. 8, si provvede nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 1981 alla copertura dei posti comunque scoperti negli uffici di cui agli si provvede anche mediante l'utilizzazione del personale già appartenente agli enti mutualistici disciolti e iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si applica il secondo comma del precedente . Ove indilazionabili esigenze di servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari dei ruoli dei medici e dei veterinari del Ministero della sanità, alla copertura dei relativi posti portati in aumento ai sensi dell' del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 31 gennaio 1969, n. 13 e 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-13

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Art. 13 Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978). | Portale Normativo