Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 22 ott 1980
I posti di primo dirigente di cui agli allegati C e D, che risultino vacanti, sono conferiti, per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame-colloquio, banditi su base regionale dal Ministero della sanità ed ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità e gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che rivestano alla data prevista dai relativi bandi qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate nonché i dipendenti di ruolo degli enti pubblici territoriali e dei disciolti enti mutualistici che abbiano compiuto alla predetta data, almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
Per far fronte alle esigenze immediate di servizio degli uffici di cui al presente decreto, il settanta per cento dei posti di cui al comma precedente, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono conferiti mediante concorsi speciali per titoli, banditi dal Ministero della sanità e da espletarsi entro il 31 dicembre 1980, ai quali sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli dello stesso Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a quello dei posti disponibili, al concorso sono ammessi, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, anche gli impiegati che rivestano qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparata.
Le materie dell'esame-colloquio saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e nono dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo è composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Alla nomina dei vincitori e all'attribuzione della relativa funzione, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione, si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI - ROGNONI - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MERLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;614#art-15