Art. 13
In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 766, 767, 768, 769 e 770, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 766. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica I e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola è affidata, ad anni alterni, al professore di ruolo o fuori ruolo di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 767. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 768. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) aspetti biochimici della funzione renale;
3) fisiologia renale;
4) microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
5) genetica applicata alla nefrologia;
6) semeiotica renale 1.
2° Anno:
7) struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
8) patologia del ricambio idroelettrolitico;
9) insufficienza renale;
10) rene e ipertensione arteriosa;
11) semeiotica renale II;
12) nefropatie tubolari.
3° Anno:
13) nefropatie glomerelari;
14) nefropatie interstiziali;
15) nefropatie vascolari;
16) terapia dietetica e dialitica I;
17) farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
18) nefrouropatie calcolitiche, malformative e neoplastiche;
19) terapia dietetica e dialitica II;
20) fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
21) aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
22) problemi chirurgici in nefrologia;
23) terapia medica delle nefropatie.
Art. 769. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 770. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-13