Art. 15

In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 781, 782, 783 e 784, relativi alla scuola di specializzazione in virologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in virologia Art. 781. - La scuola di specializzazione in virologia ha sede presso l'istituto di virologia e conferisce il diploma di specialista in virologia e, per i non medici, il diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico. La scuola ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica scientifica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 782. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. È contemplato un secondo indirizzo in tecniche virologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 783. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: (comune ai due indirizzi): 1) virologia generale (prima parte); 2) tecnica virologica generale (prima parte); 3) biometria applicata alla virologia; 4) metodi immunologici in virologia. 2° Anno (comune ai due indirizzi): 5) virologia generale (seconda parte); 6) tecnica virologica generale (seconda parte); 7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture; 8) metodi chimici in virologia; 9) metodi fisici in virologia; 10) diagnostica virologica generale. 3° Anno (indirizzo medico): 11) genetica dei virus; 12) virologia oncologica; 13) studio dei farmaci antivirali; 14) virologia clinica; 15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus. 3° Anno (indirizzo in tecniche virologiche): 11) metodi genetici in virologia; 12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni; 13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali; 14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica; 15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali. Art. 784. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenza o seminari su materia e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso e il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno e il superamento dello esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma. L'esame di diploma consta in una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso sono esclusi da ulteriori prove.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-15

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