Capo III

Art. 79

In vigore dal 30 nov 1980
Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-79

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Art. 79 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo