Capo II
Art. 74
In vigore dal 30 nov 1980
Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.
Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.
Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.
Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-74