Capo II
Art. 72
In vigore dal 30 nov 1980
Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.
Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell' del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-72