Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 30 nov 1980
In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari.
Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-70