Capo III
Art. 81
In vigore dal 30 nov 1980
L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-81