Capo III

Art. 84

In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido. L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-84

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Art. 84 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo