Art. 115
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Università
In vigore dal 5 ago 1980
Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'università qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo può essere adeguato con successivi decreti ministeriali.
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-115