Art. 115 · Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Università

Art. 115

103 / 125

Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Università

In vigore dal 5 ago 1980
Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'università qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo può essere adeguato con successivi decreti ministeriali. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-115